Nuova Normativa su unità da diporto
Con
la nuova normativa, ai fini dell'autorizzazione alla navigazione temporanea per
un periodo di 30 giorni, è possibile avere a bordo copia della denuncia di
smarrimento o furto dei documenti, semprechè il certificato di sicurezza sia in
corso di validità e esista un documento attestante la validità della copertura
assicurativa.
Licenza di navigazione
La licenza di navigazione, sia quella provvisoria sia quella definitiva, abilita
un'unità da diporto alla navigazione nei limiti indicati dalla categoria di
progettazione per i mezzi marcati CE o quelli fissati per quelle senza tale
marcatura
Sulla licenza di navigazione sono riportati i seguenti dati:
·
il
numero e la sigla di iscrizione;
·
il
tipo e le caratteristiche principali dell'unità;
·
il
nome del proprietario;
·
il
nome dell'unità (se richiesto);
·
l'ufficio
di iscrizione;
·
il
tipo di navigazione autorizzata;
·
gli
estremi del certificato di sicurezza;
·
le
annotazioni relative gli atti costitutivi, traslativi e estintivi della proprietà
e degli altri diritti reali di godimento di garanzia sull'unità di cui è stata
chiesta la trascrizione,
·
il
numero massimo delle persone trasportabili;
·
le
eventuali annotazioni per le attività di locazione, noleggio e insegnamento
della navigazione da diporto.
Le
licenze di navigazione devono essere rinnovate quando si rientra in uno dei
seguenti casi:
·
cambio
di Ufficio d'iscrizione, in questo caso cambia la sigla d'identificazione
(numero d'iscrizione e sigla dell'Ufficio);
·
modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo;
·
modifiche
dell'apparato motore;
·
cambio
del tipo di navigazione autorizzata;
·
modifica
del nome dell'unità.
Certificato
di sicurezza
Questo documento attesta la rispondenza dell'unità da diporto al
"Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto"
emanato con il Decreto Ministeriale del 5 ottobre 1999, n. 478. Il certificato
è emesso sulla base della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal
costruttore o da un suo rappresentante (unità marcate CE) o dell'attestazione
d'idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato od autorizzato.
I certificati di sicurezza hanno un periodo di validità iniziale variabile a
seconda del mezzo, mentre i successivi periodi sono uguali per tutti: cinque
anni (fac-simile della domanda).
Qualora l'unità subisca delle variazioni all'apparato di propulsione o ad altre
caratteristiche tecniche tali da far venire meno i requisiti in base ai quali è
stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso decade e ne deve essere
richiesto uno nuovo.
I certificati devono essere sottoposti a convalida nel caso di avaria grave
oppure di modifiche o cambi non significativi alle caratteristiche tecniche di
costruzione.
Conformità e Marcatura CE
Per essere immesse in commercio e in servizio le unità da diporto devono
soddisfare i requisiti previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
"Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di
costruzione e immissione in commercio di unità da diporto". Il
soddisfacimento dei requisiti è testimoniato dalla certificazione di conformità.
La relativa dichiarazione è rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario
stabilito nella Comunità europea.
La sopracitata Legge prevede che alle unità da diporto e ai componenti, sia
separati che installati, costruiti dopo il 16 giugno 1998, sia apposta la
marcatura CE che attesta la conformità dell'unità e dei componenti ai
requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e
dei consumatori; senza questo marchio tali costruzioni e manufatti non possono
essere messi in circolazione nei paesi membri della Comunità Europea.
L'importante è che l'unità sia in possesso dei requisiti previsti dalla
Direttiva e attestati con la sigla CE a prescindere dal Paese di costruzione,
che può essere comunitario o meno.
Oltre ai mezzi di lunghezza inferiore ai 2,50 m le seguenti unità da diporto
sono escluse dall'obbligo della marcatura CE:
·
navi
da diporto;
·
destinate
unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al
canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
·
canoe
e kayak, gondole e pedalò;
·
tavole
a vela;
·
tavole
a motore, moto d'acqua e altre unità analoghe a motore;
·
originali
e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950,
ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso
dal fabbricante;
·
sperimentali,
sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
·
costruite
per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque
anni;
·
specificatamente
destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini
commerciali (in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre
1987, n.572);
·
sommergibili;
·
veicoli
a cuscino d'aria;
·
aliscafi.
La
marcatura CE prevede la suddivisione in quattro Categorie di progettazione, in
base alle quali vengono definiti sia i limiti di navigazione sia il numero
massimo di persone trasportabili.
Ogni unità da diporto marcata CE deve avere, fissate sullo scafo e separate fra
loro, due targhette denominate rispettivamente Numero d'identificazione dello
scafo e Targhetta del Costruttore.
La targhetta Numero d'identificazione dello scafo deve riportare, oltre al
marchio, i seguenti dati:
·
codice
del costruttore,
·
paese
di costruzione;
·
numero
di serie (unico);
·
anno
di costruzione;
·
anno
del modello.
La
Targhetta del Costruttore, deve contenere i seguenti dati:
·
nome
del costruttore;
·
marcatura
CE;
·
categoria
di progettazione (A, B, C o D);
·
portata
massima consigliata dal costruttore (pesi a bordo). La portata massima
consigliata dal costruttore [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e
persone (in chilogrammi)] per la quale l'unità da diporto è stata progettata,
è determinata in funzione della categoria di progettazione, della stabilità e
del bordo libero, della galleggiabilità e del galleggiamento;
·
numero
di persone, raccomandato dal fabbricante, per il cui trasporto l'unità è stata
concepita.
Manuale
del proprietario
Tutte le unità da diporto sottoposte alla normativa CE devono essere dotate del
Manuale del proprietario in lingua italiana e originale del Paese del paese in
cui è commercializzata. Il manuale dovrà riportare oltre ai dati indicati
nella Targhetta del Costruttore, specificando bene la portata massima
consigliata dal costruttore, anche quelli relativi al peso a vuoto dell'unità
da diporto (in kg) e la potenza massima nominale del motore installabile a
bordo. L'opuscolo deve inoltre contenere le informazioni sui rischi d'incendio e
di allagamento.
Assicurazione
Tutte le unità da diporto, ad esclusione di quelle a remi e a vela senza motore
ausiliario, devono avere l'assicurazione per responsabilità civile (Rc), per i
danni prodotti alle persone.
Inoltre, l'assicurazione per responsabilità civile è obbligatoria anche per
tutti i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità
alla quale vengono applicati. Il contrassegno dell'assicurazione va esposto.
Certificato d'uso del motore
Tutti i motori fuoribordo, entrobordo e entro-fuoribordo installati sui natanti
da diporto (non iscritti nei registri), devono essere corredati dal
"Certificato d'uso del motore", dove sono riportati la potenza del
motore in KW e la cilindrata. La richiesta di rilascio deve essere avanzata alla
Capitaneria di Porto o agli Uffici Circondariali marittimi o all'Ispettorato
della Motorizzazione Civile
Licenza d'esercizio Rtf
La domanda per la licenza di esercizio, obbligatoria per gli apparati VHF, deve
essere presentata in bollo all'ufficio di iscrizione dell'unità
L'autorità:
·
assegna
il nominativo internazionale;
·
rilascia
la licenza provvisoria di esercizio (valida fino all'acquisizione di quella
definitiva);
·
trasmette
all'autorità competente la documentazione per il rilascio della licenza
definitiva.
La
licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo richiesto e è
sostituita solo in caso di cambio dell'apparato stesso
Per i natanti da diporto, non iscritti, la richiesta di licenza deve essere
presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il
richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad
assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente
dall'unità in cui l'apparato è installato.
Certificato Limitato di Radiotelefonista
Per utilizzare qualsiasi apparato VHF, sia palmare o fisso, è obbligatorio
possedere il Certificato Limitato di Radiotelefonista che viene rilasciato,
senza esami, dagli Ispettorati Regionali del ministero delle Comunicazioni e è
valido su unità da diporto e navi fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con
stazioni radio di potenza non superiore ai 60 Watt