PATENTE NAUTICA A PUNTI
E PATENTINO PER TUTTI I NATANTI A MOTORE
Il
progetto di legge “per l’introduzione della patente nautica a punti e del
patentino nautico a punti”, d’iniziativa parlamentare, è a un passo
dall’essere licenziato dalla IX Commissione Trasporti ed è praticamente
pronto per la discussione a Montecitorio.
Giusto
per capire i tempi che ci separano dalla sua entrata in vigore, va subito detto
che l’iter normativo, in sede referente, non ha presentato intoppi di alcun
genere e tutte le parti politiche, dimostrando un’ampia convergenza
d’opinione, salvo la richiesta di minimi (e necessari) aggiustamenti, si sono
trovate d’accordo sul testo proposto. Questo ci induce e a pensare che nel
giro di qualche settimana, se non vi saranno imprevisti, probabilmente già nel
corso del 2007, la nuova norma sulle patenti nautiche verrà pubblicata sulle
pagine della Gazzetta Ufficiale.
Come
è chiaro dal titolo, la proposta di legge in esame, che ricalca sostanzialmente
la disciplina già prevista per la patente automobilistica, introduce la patente
nautica ed il patentino nautico a punti e si prefigge lo scopo di ridurre, al
pari di quanto si registra per la circolazione stradale e autostradale, il
numero degli incidenti “diportistici” in mare.
Ma,
cosa ancora più importante, istituisce la patente per tutti i natanti a motore,
indipendentemente dal tipo, cilindrata e potenza del motore installato.
Ora,
su queste pagine, non intendiamo discutere la validità dei presupposti e delle
motivazioni che hanno prodotto questo disposto normativo. Certamente gli
incidenti tra barche non reggono nemmeno lontanamente il paragone con quelli
stradali e, quindi, provvedimenti come quelli che stanno per essere adottati
possono apparire eccessivi. Tuttavia, va sottolineato che in tema di sanzioni la
decurtazione di punti dalla patente per le contravvenzioni alle norme di
circolazione, cioè la “scalata” verso la sospensione e il ritiro della
patente, sembra costituire un deterrente contro le infrazioni senza dubbio più
efficace delle pene pecuniarie.
Diciamo
“sembra”, perché in questo caso le opinioni sono contrastanti.
Per
quanto poi riguarda l’introduzione del “patentino” per i natanti a motore
attualmente esentati dall’obbligo, il provvedimento fa già molto discutere:
dal campo degli “oppositori” ci si appella al “libero esercizio” della
nautica che andrebbe ad essere pesantemente minato dalla nuova norma; dal campo
avverso, s’invita a riflettere sul fatto che alla maggiore “libertà”
invocata, non può corrispondere una diminuzione di garanzia di sicurezza per le
persone.
Un
minimo di conoscenza della navigazione, delle regole di manovra e di precedenza,
deve essere il “kit” cognitivo di base per chi sale in barca. Su questo
punto crediamo sia difficile essere in disaccordo, anche se la traduzione
“patente” uguale a “capacità di guida” non è, a nostro parere, così
automatica.
Veniamo
alla proposta di legge.
Il
dispositivo è composto di quattro articoli.
In
sede di Commissione, sono stati presentati vari emendamenti e apportate delle
modifiche.
Al
momento in cui scriviamo, sono in discussione gli ultimi emendamenti.
Nel
complesso, come detto all’inizio, le variazioni presentate (tra approvate e
respinte) hanno inciso solo limitatamente sull’impianto legislativo
originario, che riportiamo con alcune nostre note di aggiornamento.
PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Istituzione
della patente nautica a punti
per i conducenti di natanti, imbarcazioni
e navi da diporto).
1.
È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di
imbarcazioni e di navi da diporto. All'atto del rilascio della patente nautica
è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio annotato nella banca
dati istituita ai sensi dell'articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure
indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista
dall'articolo 4 a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo
decreto legislativo. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione
deve risultare dal verbale di contestazione.
2.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la
perdita del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della
contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita
ai sensi dell'articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia
avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi
i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi
i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese
decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei
ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere
effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da
diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato
inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante
moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.
3.
Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della
banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Ciascun conducente di natanti,
imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della
propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo
le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.
4.
Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito,
la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano
la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal
Ministero dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati
istituita ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5.
Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza,
per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione del completo
punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.
6.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve
sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del
Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui
all'articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare
della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese
dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa
a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero
dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della
patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro
e alla conservazione della patente nautica.
NOTA:
Sono stati
presentati numerosi emendamenti per questo articolo, che nella sostanza però
resta invariato.
Art.
2.
(Banca
dati).
1.
Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero
dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di
imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata
ai sensi dell'articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di
incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del
punteggio della patente nautica.
2.
Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono
essere indicati:
a)
i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;
b)
le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;
c)
i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come
definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, nonché del conducente;
d)
gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati
a persone e cose;
e)
i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente
nautica.
3.
Il Ministro dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di
costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo
regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via
telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle
patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 3.
NOTA:
Più pesante la mano
correttiva per questo articolo, dietro il quale si cela anche la volontà (e per
taluni, l’esigenza) d’identificare il natante, cioè l’unità senza targa.
Il termine «banca dati» che potrebbe “intimorire” l’utenza nautica, sarà
sostituito con «archivio nazionale dei soggetti abilitati al comando delle unità
da diporto».
Il comma 2, è cancellato per
intero.
Art.
3.
(Patentino
nautico a punti).
1.
Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione
dell'articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame
di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del
Ministero dei trasporti.
2.
Con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti è disciplinato il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino
nautico a punti.
3.
Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare
appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo
patentino.
NOTA:
L’articolo 3,
attraverso opportuni emendamenti, è stato riformulato. Infatti, così come
originariamente scritto, avrebbe comportato la sua applicazione anche ai natanti
privi di motore, cioè barche a remi, jole et similia.
La
nuova versione specificherà che il patentino è obbligatorio per la condotta
dei natanti con propulsione a motore, di potenza uguale o inferiore a 30 kW
(40,8 CV); cioè natanti per la condotta dei quali l'articolo 39 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 non prescrive l'obbligo di patente.
Il
patentino è rilasciato dal Ministero dei trasporti a seguito del superamento di
un esame di idoneità. All'atto del rilascio, è attribuito un punteggio di
venti punti. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di
comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo
verbale di contestazione.
A seguito della
perdita totale del punteggio viene disposta la sospensione del patentino fino al
superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità.
Salvo il caso
previsto dal comma precedente, la mancanza per un periodo di due anni di
violazioni da cui consegua la decurtazione del punteggio, determina
l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
Con decreto dei
Ministro dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinati il rilascio, la convalida, la
revisione e la revoca del patentino nautico previsto dal comma 1, nonché i
criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento
Art.
4.
(Delega
al Governo).
1.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina
delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in
possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli
articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie;
b)
individuare le norme di comportamento la cui violazione determina
l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della
decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e
l'indicazione del numero dei punti decurtati;
c)
prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo
della
patente nautica o del patentino nautico.
NOTA:
è stato aggiunto il punto d): predisporre il coordinamento del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e delle relative norme di attuazione, con le
disposizioni introdotte dalla presente legge.