PATENTE NAUTICA A PUNTI

E PATENTINO PER TUTTI I NATANTI A MOTORE

Il progetto di legge “per l’introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti”, d’iniziativa parlamentare, è a un passo dall’essere licenziato dalla IX Commissione Trasporti ed è praticamente pronto per la discussione a Montecitorio.

Giusto per capire i tempi che ci separano dalla sua entrata in vigore, va subito detto che l’iter normativo, in sede referente, non ha presentato intoppi di alcun genere e tutte le parti politiche, dimostrando un’ampia convergenza d’opinione, salvo la richiesta di minimi (e necessari) aggiustamenti, si sono trovate d’accordo sul testo proposto. Questo ci induce e a pensare che nel giro di qualche settimana, se non vi saranno imprevisti, probabilmente già nel corso del 2007, la nuova norma sulle patenti nautiche verrà pubblicata sulle pagine della Gazzetta Ufficiale.

Come è chiaro dal titolo, la proposta di legge in esame, che ricalca sostanzialmente la disciplina già prevista per la patente automobilistica, introduce la patente nautica ed il patentino nautico a punti e si prefigge lo scopo di ridurre, al pari di quanto si registra per la circolazione stradale e autostradale, il numero degli incidenti “diportistici” in mare.

Ma, cosa ancora più importante, istituisce la patente per tutti i natanti a motore, indipendentemente dal tipo, cilindrata e potenza del motore installato.

Ora, su queste pagine, non intendiamo discutere la validità dei presupposti e delle motivazioni che hanno prodotto questo disposto normativo. Certamente gli incidenti tra barche non reggono nemmeno lontanamente il paragone con quelli stradali e, quindi, provvedimenti come quelli che stanno per essere adottati possono apparire eccessivi. Tuttavia, va sottolineato che in tema di sanzioni la decurtazione di punti dalla patente per le contravvenzioni alle norme di circolazione, cioè la “scalata” verso la sospensione e il ritiro della patente, sembra costituire un deterrente contro le infrazioni senza dubbio più efficace delle pene pecuniarie.

Diciamo “sembra”, perché in questo caso le opinioni sono contrastanti.

Per quanto poi riguarda l’introduzione del “patentino” per i natanti a motore attualmente esentati dall’obbligo, il provvedimento fa già molto discutere: dal campo degli “oppositori” ci si appella al “libero esercizio” della nautica che andrebbe ad essere pesantemente minato dalla nuova norma; dal campo avverso, s’invita a riflettere sul fatto che alla maggiore “libertà” invocata, non può corrispondere una diminuzione di garanzia di sicurezza per le persone.

Un minimo di conoscenza della navigazione, delle regole di manovra e di precedenza, deve essere il “kit” cognitivo di base per chi sale in barca. Su questo punto crediamo sia difficile essere in disaccordo, anche se la traduzione “patente” uguale a “capacità di guida” non è, a nostro parere, così automatica.

Veniamo alla proposta di legge.

Il dispositivo è composto di quattro articoli.

In sede di Commissione, sono stati presentati vari emendamenti e apportate delle modifiche.

Al momento in cui scriviamo, sono in discussione gli ultimi emendamenti.

Nel complesso, come detto all’inizio, le variazioni presentate (tra approvate e respinte) hanno inciso solo limitatamente sull’impianto legislativo originario, che riportiamo con alcune nostre note di aggiornamento.

PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

(Istituzione della patente nautica a punti
per i conducenti di natanti, imbarcazioni
e navi da diporto).

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dal decreto legislativo adottato in attuazione della delega prevista dall'articolo 4 a seguito della violazione delle norme indicate nel medesimo decreto legislativo. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita del punteggio ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale impiegato presso la banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conducente del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, sia stato identificato inequivocabilmente. Tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero dei trasporti.

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Ciascun conducente di natanti, imbarcazioni o navi da diporto può controllare in tempo reale lo stato della propria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del citato articolo 2.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per un periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tale fine il competente ufficio del Ministero dei trasporti, su comunicazione del personale della banca dati di cui all'articolo 2, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Ministero dei trasporti. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.

NOTA: Sono stati presentati numerosi emendamenti per questo articolo, che nella sostanza però resta invariato.

 

Art. 2.

(Banca dati).

1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla guida di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1. Nella banca dati sono riportati anche i casi di incidente e di violazione delle norme che comportano una decurtazione del punteggio della patente nautica.

2. Nella banca dati, per ogni natante, imbarcazione e nave da diporto, devono essere indicati:

a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;

b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché del conducente;

d) gli eventuali incidenti in cui sono incorsi, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose;

e) i dati relativi alla sospensione e alla decurtazione dei punti dalla patente nautica.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei conducenti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3.

NOTA: Più pesante la mano correttiva per questo articolo, dietro il quale si cela anche la volontà (e per taluni, l’esigenza) d’identificare il natante, cioè l’unità senza targa. Il termine «banca dati» che potrebbe “intimorire” l’utenza nautica, sarà sostituito con «archivio nazionale dei soggetti abilitati al comando delle unità da diporto». Il comma 2, è cancellato per intero.

Art. 3.

(Patentino nautico a punti).

1. Per la guida dei natanti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 39 del citato codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è istituito un patentino nautico a punti conseguito attraverso un esame di idoneità alla guida del natante rilasciato dagli uffici competenti del Ministero dei trasporti.

2. Con decreti dirigenziali del Ministero dei trasporti è disciplinato il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato del patentino nautico a punti.

3. Gli aspiranti al conseguimento del patentino nautico a punti possono frequentare appositi corsi organizzati dagli enti preposti al rilascio del medesimo patentino.

NOTA: L’articolo 3, attraverso opportuni emendamenti, è stato riformulato. Infatti, così come originariamente scritto, avrebbe comportato la sua applicazione anche ai natanti privi di motore, cioè barche a remi, jole et similia.

La nuova versione specificherà che il patentino è obbligatorio per la condotta dei natanti con propulsione a motore, di potenza uguale o inferiore a 30 kW (40,8 CV); cioè natanti per la condotta dei quali l'articolo 39 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 non prescrive l'obbligo di patente.

Il patentino è rilasciato dal Ministero dei trasporti a seguito del superamento di un esame di idoneità. All'atto del rilascio, è attribuito un punteggio di venti punti. La decurtazione del punteggio, conseguente a violazioni di norme di comportamento commesse durante la navigazione, deve risultare dal relativo verbale di contestazione.
A seguito della perdita totale del punteggio viene disposta la sospensione del patentino fino al superamento, da parte del titolare, di un ulteriore esame di idoneità.
Salvo il caso previsto dal comma precedente, la mancanza per un periodo di due anni di violazioni da cui consegua la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
Con decreto dei Ministro dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca del patentino nautico previsto dal comma 1, nonché i criteri e le modalità concernenti l'esame di idoneità per il suo conseguimento

Art. 4.

(Delega al Governo).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle sanzioni per le violazioni delle norme di comportamento dei conducenti in possesso della patente nautica e del patentino nautico a punti di cui agli articoli 1 e 3, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;

b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica o dal patentino nautico e l'indicazione del numero dei punti decurtati;

c) prevedere i casi di ritiro, temporaneo o definitivo

della patente nautica o del patentino nautico.

NOTA: è stato aggiunto il punto d): predisporre il coordinamento del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e delle relative norme di attuazione, con le disposizioni introdotte dalla presente legge.